Matrimonio civile: la guida completa su leggi, diritti e doveri
In Italia sono previsti due tipi di matrimonio quello civile e quello religioso (con effetti civili). Naturalmente per quanto riguarda la cerimonia religiosa, essa dipenderà dalla fede confessata. Lo Stato italiano riconosce i matrimoni religiosi celebrati di fronte ad un ministro di culto (se la religione ha stipulato un'intesa con esso).
(Credit foto: Flickr / Imanol Echegaray Díez)
Lo Stato riconosce solo la Chiesa Cattolica?
La risposta è no. Le confessioni religiose riconosciute sono: la Chiesa Cattolica (matrimonio concordatario), la Tavola Valdese, l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, l'Unione delle Comunità ebraiche Italiane, l'Assemblea di Dio in Italia (ADI), l'Unione Battista, la Chiesa Evangelica Luterana italiana. Ognuna di queste celebrazioni ha normative specifiche che prevedono modalità e documentazioni diverse.
Le nozze possono essere celebrate dal ministro del culto dopo aver ottenuto l'autorizzazione dell'Ufficio di Stato Civile. Ad esso verrà trasmesso l'atto di matrimonio redigere i relativi registri.
Nel 2007 sono state stipulate delle intese con alcune organizzazione religiose e dovrebbero prevedere il riconoscimento degli effetti civili. Poiché tali intese non sono state ancora sottoposte al Consiglio dei ministri per la trasmissione al Parlamento per la ratifica: per questa ragione ancora non sono applicabili. Le organizzazioni religiose in questione sono: Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale (cristiani ortodossi che si riconoscono nel Patriarcato di Costantinopoli), Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni (mormoni), Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha. Non sono state ancora raggiunte intese tra le organizzazioni islamiche in Italia e la Repubblica Italiana.
Da un punto di vista burocratico, per il matrimonio non occorrono molti documenti. Alcuni sono richiesti dal parroco, altri dal Comune.
Il patto tra Santa Sede e Stato
Il matrimonio celebrato dalla Chiesa Cattolica è il cosiddetto matrimonio concordatario perché si origina da un Concordato stipulato nel 1929 con la Santa Sede. Lo Stato Italiano riconosce gli effetti civili del sacramento regolamentato dal diritto canonico. Con la Legge n.121 del 25 marzo 1985 sono resi esecutivi e rafforzati gli Accordi tra le parti. Il matrimonio assume valore civile e religioso, per cui conferisce ai coniugi gli stessi diritti e doveri senza dover necessariamente celebrare due riti diversi. Affinché ciò avvenga, il parroco a fine funzione deve leggere gli articoli del codice civile relativi ai diritti e doveri dei coniugi e l'atto di matrimonio deve essere trascritto nei Registri dello Stato civile. Se non avviene la trascrizione, il matrimonio ha solo valore religioso. Gli effetti civili sono efficaci dalla data di matrimonio.
(Credit foto: Flickr / Paul Barnett )
Cosa richiede il comune
Per fortuna la burocrazia è stata molto ridotta e le procedure semplificate grazie all'introduzione dell'autocertificazione, poiché il sarà il comune a procurarsi tutta la documentazione. Vediamo le pratiche da dover sbrigare di competenza dei futuri sposi.
All'Ufficio Matrimoni o di Stato Civile del comune vanno consegnati i documenti di identità validi della coppia. Nel caso in cui possa presentarsi solo uno dei due, chi farà la richiesta dovrà portare la copia del documento del partner assente e la delega nella quale si richiede di eseguire le pubblicazioni con la firma del delegante. Se entrambi i fidanzati sono impossibilitati a recarvi agli uffici suddetti, è possibile delegare una terza persona a svolgere questa richiesta, fornendo naturalmente la copia dei documenti dei deleganti. Sarà poi l'ufficiale comunale a indicare i documenti necessari (in genere l'atto di nascita e il certificato contestuale contenente le informazioni anagrafiche).
Sempre gli incaricati comunali si accerteranno dello stato di libertà da eventuali vincoli di matrimonio precedenti e, in accordo, sarà fissata una data per eseguire il Consenso, cioè una procedura ufficiale attraverso la quale il Comune registra la volontà reciproca di sposarsi. Per questo atto non è indispensabile la presenza dei testimoni e addirittura può presentarsi anche uno solo dei futuri sposi purché abbia la delega firmata del partner con i suoi documenti ( la copia della carta di identità e copia del codice fiscale) e la richiesta di pubblicazione rilasciata dal parroco.
(Credit foto: weddingclick)
Le pubblicazioni
A questo punto, gli incaricati del comune elaboreranno le pubblicazioni che saranno esposte per otto giorni alla Porta della Casa Comunale dei comuni di residenza di entrambi i futuri coniugi.
Se entro tre giorni dal termine delle pubblicazioni non viene presentata alcuna opposizione, l'Ufficiale Civile autorizza a contrarre matrimonio. In questo nullaosta viene dichiarato che non vi sono impedimenti agli effetti civili e che i fidanzati possono celebrare le nozze entro 180 giorni dalla scadenza della pubblicazione.
Nel caso di un matrimonio religioso, il comune rilascerà anche un certificato di avvenute pubblicazioni per il parroco e un'autorizzazione per il Ministro di culto.
Attenti alle scadenze!
È bene tener presente tutte le scadenze, poiché le pubblicazioni hanno validità di sei mesi e il matrimonio deve essere celebrato entro il lasso di tempo suddetto. Se ciò non dovesse avvenire la validità dei documenti decadrebbe e sarebbe necessario fare nuova richiesta.
Perché vengono fatte le pubblicazioni?
Le pubblicazioni vengono effettuate per rendere note a tutti le intenzioni dei due fidanzati di sposarsi. Questo offre l'opportunità a chi ne abbia motivo di opporsi. Naturalmente devono sussistere impedimenti validi, delle ragioni gravi previste dalla legge.
(Credit foto: British asian woman)
Casi particolari: i cittadini stranieri
Nel caso in cui uno della coppia sia straniero, premessa la libertà da qualsiasi altro vincolo matrimoniale precedente, serve il passaporto valido, un nullaosta o un certificato di capacità matrimoniale. Questi documenti sono rilasciati dal Consolato o Ambasciata del proprio. Se si risiede in Italia servono anche il certificato di stato libero e quello di residenza.
Se tra le due nazioni coinvolte non sussistono convenzioni internazionali, per il cui Paese di origine non fa parte dell'Unione Europea, il nullaosta deve essere anticipatamente legalizzato con firma autenticata in Prefettura.
Se i dati anagrafici del nullaosta sono incompleti è necessario fornire anche un estratto di nascita sul modello plurilingue.
Esistono delle eccezioni per alcune nazionalità, come ad esempio per i cittadini svizzeri, austriaci e statunitensi. Per i rifugiati è obbligatorio avere il nullaosta dall' Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (A.C.N.U.R.) .
(credit foto: pixabay / artisticfilms )
Matrimonio: separazione o comunione dei beni?
Che si tratti di matrimonio civile o religioso con effetti civili si hanno conseguenze importanti sul piano patrimoniale. La scelta della comunione o separazione dei beni va dichiarata all'ufficiale di stato civile o al sacerdote al termine della cerimonia ed è annotata al margine dell'atto di matrimonio e riportata negli estratti di matrimonio. Può essere comunicata anche al momento della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio.
Se gli sposi non dichiarano la loro scelta, la legge considera automaticamente la comunione dei beni come regime patrimoniale. Qualsiasi variazione successiva deve avvenire di fronte ad un notaio con atto pubblico.
Fonti: matrimonio.it / consigli-regali
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